Competenze organi di indirizzo politico

atto pubblicato il 18/06/2015

OGGETTO

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo, di programmazione e di verifica dell’azione amministrativa e gestionale dell’azienda. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell’azienda e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 membri compreso il Presidente, nominati dalla Giunta provinciale di Trento su designazione motivata del comune di Condino e o da possibili future aggregazioni di comuni di cui lo stesso dovesse far parte;

La durata in carica del Consiglio di amministrazione è di 5 anni.

I consiglieri rimangono in carica per non più di tre mandati consecutivi.

Al consiglio di amministrazione dell’azienda spettano i seguenti compiti:

  1. approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
  2. convalidare la nomina dei consiglieri, dichiararne la decadenza e prendere atto delle dimissioni;
  3. eleggere il Presidente;
  4. nominare l’organo di revisione;
  5. verificare le cause di incompatibilità degli amministratori e del direttore;
  6. definire l’indirizzo politico strategico dell’azienda indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo con l’adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia;
  7. definire, approvare e modificare i programmi aziendali;
  8. definire le attività di natura sociale, assistenziale, sanitaria, che l’azienda intende svolgere nel contesto delle disposizioni in essere, delle esigenze di servizi alla persona, della programmazione a livello provinciale e locale (es. comuni o comunità di valle)
  9. definire le tariffe per i servizi svolti in favore di terzi;
  10. individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti degli utenti nonché dei loro familiari;
  11. approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio;
  12. verificare l’azione amministrativa e gestionale dell’azienda con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi politico-amministrativi adottati;
  13. esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato; tali compiti possono essere affidati anche a soggetti esterni;
  14. accettare donazioni e lasciti in favore dell’azienda;
  15. deliberare in merito a procedure relative a beni iscritti in pubblici registri;
  16. deliberare in merito all’utilizzo delle disponibilità finanziarie dell’Ente;
  17. deliberare l’accensione di mutui ed il rilascio di garanzie reali;
  18. nominare, designare e revocare i rappresentanti dell’A.P.S.P. presso enti, aziende ed istituzioni;
  19. costituire o partecipare società, fondazioni o associazioni
  20. stipulare convenzioni, collaborazioni, accordi di programma con altre aziende, enti pubblici e privati;
  21. attivare fusioni con altre aziende;
  22. definire i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo, programmazione, verifica e controllo rispetto ai poteri di gestione;
  23. individuare gli atti amministrativi e di governo delegati al Presidente;
  24. definire gli appalti per lavori, servizi e forniture che comportino significative modificazioni e innovazioni nell’impostazione delle strutture, servizi e delle funzioni e non siano già specificatamente previsti nei piani strategici annuali e pluriennali;
  25. attivare e definire vertenze giudiziarie, resistenze in giudizio, transazioni e conciliazioni nelle materie di competenza aziendale;
  26. nominare, designare e revocare il collegio arbitrale;
  27. prendere atto dei contratti collettivi provinciali di lavoro;
  28. assumere, licenziare e collocare in disponibilità il direttore e i dirigenti a tempo determinato;
  29. individuare e assegnare risorse umane, materiali ed economiche al direttore al fine del raggiungimento degli obiettivi assegnati;
  30. esercitare tutte le altre competenze specifiche attribuite dalle leggi o previste dai regolamenti.

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’A.P.S.P. ed è sostituito nel caso di assenza e di impedimento da un componente del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Vicepresidente.

Al Presidente spetta:

  1. curare i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, con l’utenza e le relative rappresentanze e con le comunità locali;
  2. dare impulso e promuovere le strategie aziendali,
  3. convocare e presiedere le sedute del Consiglio di amministrazione e stabilirne l’ordine del giorno;
  4. concedere al direttore i congedi straordinari retribuiti e le aspettative;
  5. autorizzare il direttore a prestare attività occasionali non incompatibili al di fuori dell’orario di servizio;
  6. integrare l’istruttoria degli affari di competenza del Consiglio di amministrazione;
  7. esercitare le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge.

 

l Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti con votazione a scrutinio segreto.

 

Il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

 

 

INDIETRO